Una soglia minima 'alta' a 1 miliardo di euro che porterà così alla costituzione di un unico gruppo delle Bcc ma una via d'uscita per chi non vuole aderire, sebbene il governo pensa che saranno pochi a non farlo, permettendo la trasformazione in spa senza rinunciare alle riserve dietro il pagamento di una quota allo Stato. Questi i principali punti della riforma delle Bcc varata questa notte dal consiglio dei ministri modificando in parte l'autoriforma del settore attraverso una mediazione fra le diverse ipotesi.
Nel dettaglio quindi le norme prevedono:
- OBBLIGO BCC ADERIRE A GRUPPO UNICO, SOGLIA 1 MLD. Obbligo per di aderire ad un gruppo bancario cooperativo che abbia come capogruppo una società per azioni con un patrimonio non inferiore a 1 miliardo di euro. L'adesione ad un gruppo bancario è la condizione per il rilascio, da parte della Banca d'Italia, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo.
- PARACADUTE D'USCITA La Bcc che non intende aderire ad un gruppo bancario, può farlo a condizione che abbia riserve di una entità consistente (almeno 200 milioni) e versi un'imposta straordinaria del 20 per cento sulle stesse riserve. Attualmente sono una decina le banche sopra tali soglie ma si tratta comunque di "una possibilità" e il governo auspica che siano pochi a farlo. Non può però continuare ad operare come banca di credito cooperativo e deve deliberare la sua trasformazione in spa. In alternativa è prevista la liquidazione.
- LA HOLDING 'BANCA CENTRALE' SISTEMA La società capogruppo svolge attività di direzione e di coordinamento sulle BCC in base ad accordi contrattuali chiamati ''contratti di coesione''.
Il contratto di coesione indica disciplina e poteri della capogruppo sulla singola banca. I poteri saranno più o meno stringenti a seconda del grado di rischiosità della singola banca misurato sulla base di parametri oggettivamente individuati. La maggioranza del capitale della capogruppo è detenuto dalle BCC del gruppo. Il resto del capitale potrà essere detenuto da soggetti omologhi (gruppi cooperativi bancari europei, fondazioni) o destinato al mercato dei capitali. Al fine di favorire la patrimonializzazione delle singole BCC è stato elevato il limite massimo dell'investimento in azioni di una banca di credito cooperativo e il numero minimo dei soci.
La capogruppo potrà sottoscrivere azioni di finanziamento per contribuire al rafforzamento patrimoniale delle BCC, anche in situazioni diverse dall'inadeguatezza patrimoniale o dall'amministrazione straordinaria.
- I TEMPI DI ATTUAZIONE Disposizioni transitorie: la banca che intende assumere il ruolo di capogruppo deve trasmettere la relativa comunicazione alla Banca d'Italia entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della stessa Banca d'Italia. Il contratto di coesione è stipulato entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti di Banca d'Italia. Sono previsti 60 mesi dall'entrata in vigore della legge per l'adeguamento da parte delle BCC al nuovo numero minimo di soci.
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