E' considerato la misura alternativa alla detenzione più ampia, l'affidamento in prova ai servizi sociali, che Silvio Berlusconi ha chiesto al tribunale di sorveglianza di Milano. Disciplinato dall'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario, ha l'obiettivo di evitare alla persona condannata i danni derivanti dal contatto con l'ambiente penitenziario e consiste nel suo affidamento al Servizio sociale per un periodo uguale a quello della pena da scontare.
Può essere concesso solo a chi deve scontare una condanna, anche come residuo di pena, non superiore ai tre anni di reclusione (ma questi limiti non valgono se il reo e' un malato affetto da Aids conclamata) a condizione che il suo comportamento faccia ritenere che questa misura possa avere per lui effetti rieducativi.
Se il condannato e' in libertà, come nel caso di Berlusconi, la richiesta va presentata al pm. La decisione spetta pero' al tribunale di sorveglianza competente, che provvede con un'ordinanza, dopo aver valutato se ricorrono i presupposti necessari e se non c'e' pericolo di fuga. Con l'ordinanza vengono anche fissate le prescrizioni che il condannato dovrà seguire: sul lavoro e sui rapporti con il Centro di Servizio Sociale, innanzitutto, ma anche sulla sua stessa liberta' di movimento; obblighi che possono arrivare sino al divieto di frequentare determinati posti o di svolgere attività o avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.
Se il condannato rispetta quanto gli e' stato prescritto, per il periodo corrispondente alla condanna da scontare, la pena ed ogni altro effetto penale si estinguono.
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