Il disegno di legge approvato oggi in quarta lettura dal Senato riscrive la norma contenuta nell'articolo 416-ter del codice penale, quello che punisce il voto di scambio politico-mafioso. Secondo la nuova versione, riformulata alla Camera e accolta in via definitiva anche a Palazzo Madama, il mafioso che promette o procura voti e il politico che li accetta, offrendo in cambio "denaro o altra utilità" rischiano entrambi dai 4 ai 10 anni di carcere. Finora la compravendita dei voti mafiosi era punita solo in presenza di una erogazione di denaro.
Questa la norma: "Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso) - Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale". Nella versione originaria, poi cambiata dal Senato, si prevedevano pene più alte, cioè dai 7 ai 12 anni. Inoltre si stabiliva la punibilità non solo dell'offerta di denaro e di "qualunque" altra utilità (aggettivo indefinito poi tolto) in cambio dei voti, ma anche della "messa a disposizione" del politico nei confronti dell'associazione criminale. La misura, il giorno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, diventerà legge e potrebbe venire applicata anche per le prossime elezioni europee.
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