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La riforma in breve

In base a quanto previsto dal disegno di legge finanziaria, i lavoratori dipendenti italiani entro giugno o entro sei mesi dalla data di assunzione dovranno decidere a quale fondo di previdenza integrativa destinare il proprio Tfr maturando, o se lasciarlo in azienda. In caso di mancata scelta, in base al meccanismo del silenzio assenso il Tfr verrà destinato al fondo di previdenza della categoria alla quale il lavoratore appartiene.

La riforma riguarderà quasi 12 milioni di lavoratori dipendenti privati e, secondo gli obiettivi del ministero, dovrebbe portare la percentuale delle adesioni ai fondi integrativi dal 13% al 40% del totale degli interessati alle nuove misure. Secondo alcune stime fatte a marzo il 46% dei dipendenti privati punta a lasciare il proprio Tfr in azienda mentre il 25% ha già sottoscritto un fondo pensione e il 29% e' ancora indeciso. Nel complesso il flusso del Tfr ogni anno ammonta a circa 19 miliardi di euro.

Ecco in sintesi come funziona la riforma:

QUANTO VALE IL TFR: il Tfr è disciplinato dall’articolo 2120 del Codice Civile. L’accantonamento annuo del Tfr si ottiene dividendo l’importo della retribuzione annuale per 13,5. Questo criterio di calcolo comporta che il Tfr sia pari al 7,41%  della retribuzione, cui va sottratto un ulteriore 0,5% che viene trattenuto dall’Inps. In questo modo la quota di stipendio che va a confluire nel Tfr è pari al 6,91% della retribuzione. Quindi, ad esempio, su una retribuzione lorda annua di 25 mila euro, l’accantonamento è pari a 1.727 euro. Il Tfr già accumulato, inoltre, è soggetto a rivalutazione annuale su base composta ad un tasso dell’1,5% più il 75% del tasso di inflazione rilevata dall’ISTAT con riferimento all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

SILENZIO ASSENSO: Il lavoratore entro il 30 giugno o entro sei mesi dalla data di assunzione dovrà decidere a quale forma di previdenza complementare conferire il proprio Tfr o se lasciarlo in  azienda. Nel caso in cui non si esprima, il Tfr sarà conferito a partire dal primo luglio al fondo di previdenza della categoria (Fonchim per i chimici, Cometa per i metalmeccanici, ecc). La novità comunque riguarda solo il Tfr che si matura dal 1 gennaio 2007 e non quello gia' accantonato, che resta in azienda. La scelta di conferire il Tfr a una forma di previdenza complementare non e' revocabile, mentre e' sempre possibile, qualora si scelga di lasciare il Tfr in azienda, decidere poi di aderire a un fondo.

PIANI PENSIONE INDIVIDUALI: e' prevista la possibilita' di conferire il Tfr anche a forme di previdenza complementare diverse dai fondi negoziali, purche' la decisione sia esplicita e il Fondo sia sotto il controllo della Covip. Si puo' cambiare fondo dopo almeno due anni di permanenza.

AZIENDE CON ALMENO 50 DIPENDENTI: IL Tfr lasciato in azienda dai lavoratori delle imprese con almeno 50 dipendenti viene conferito a un fondo della Tesoreria presso l'Inps. Il calcolo dei dipendenti si fa sulla media degli addetti 2006 (esclusi i lavoratori con contratti a termine inferiori a tre mesi).

STESSI DIRITTI SU ANTICIPAZIONE TFR: anche conferendo il Tfr al fondo integrativo si mantengono i diritti sull'anticipazione. Infatti, decorsi almeno otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari, l’aderente può chiedere un’anticipazione per un importo non superiore al 75 % del montante accumulato fino al momento della richiesta, per far fronte all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa per se stesso o per i figli.

IN CORSO CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE: a metà gennaio sono partiti gli spot informativi in Tv, ma notizie sulla riforma sono reperibili sul sito del ministero (www.lavoro.gov.it ) e su quello dedicato alla  previdenza complementare (www.tfr.gov.it ).

TEMPI ADESIONE: nel caso in cui il lavoratore, quanti che siano i dipendenti dell'azienda, aderisca al fondo ad esempio il primo maggio, il Tfr sarà versato solo dal primo luglio 2007, e i sei mesi precedenti restano in azienda. Nel caso in cui invece il lavoratore decida di lasciare il Tfr in azienda e l'impresa ha almeno 50 addetti il conferimento al Fondo della Tesoreria presso l'Inps scatterà comunque dal primo gennaio.

CONTRIBUTI AI FONDI E AGEVOLAZIONI FISCALI: il finanziamento del Fondo può avvenire per i lavoratori dipendenti attraverso il conferimento del Tfr e con il versamento di contributi. I lavoratori autonomi e le persone fiscalmente a carico possono aderire ai fondi integrativi solo attraverso il versamento di contributi. I versamenti sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto che li effettua fino a 5.164,57 euro l’anno.

ESCLUSE COLF: i collaboratori familiari sono esclusi dal meccanismo del silenzio assenso. Per le famiglie sparirebbe quindi l'obbligo, in assenza di decisione da parte della colf, di versare il Tfr al Fondo residuale presso l'Inps. La colf naturalmente mantiene il diritto di chiedere il conferimento del Tfr al fondo, ma deve dichiararlo in modo esplicito.

LAVORATORI PUBBLICI ESCLUSI: si sta lavorando per l'estensione della normativa agli oltre tre milioni di lavoratori pubblici, ma per ora non esiste per loro il meccanismo del silenzio assenso ne' sono operativi i fondi, ad esclusione di quello della scuola, Espero. Pertanto ai pubblici dipendenti continua ad applicarsi la disciplina previgente.

LE PRESTAZIONI DEI FONDI: l’aderente ai fondi, al momento della maturazione dei requisiti necessari per fruire della pensione pubblica, deve comunicare alla forma pensionistica complementare cui è iscritto se intende percepire la prestazione unicamente sotto forma di pensione complementare oppure preferisce riceverla in parte sotto forma di rendita (nella misura minima del 50% del montante finale accumulato) ed in parte sotto forma di capitale (nella misura massima del 50% del montante finale accumulato).  Il soggetto può chiedere che la prestazione gli venga erogata unicamente sotto forma di capitale se, convertendo in rendita non meno del 70% del montante finale accumulato, la rendita stessa risulta inferiore al 50% dell’assegno sociale. In questo caso si deve assumere come riferimento la rendita vitalizia immediata e senza reversibilità, tenendo conto, cioè, solo della speranza di vita dell’aderente. (Per approfondimenti Norme sulla Previdenza Complementare )

TASSAZIONE DELLA PENSIONE COMPLEMENTARE: la pensione complementare è assoggettata ad una ritenuta a titolo di imposta (titolo definitivo) con aliquota del 15%. L’aliquota si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo, fino ad un massimo di riduzione del 6% dell’aliquota. Quindi a partire dal 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari si applica un’aliquota di imposizione del 9%. L’aliquota del 15% non si applica su tutta la pensione complementare erogata, ma solo sulla parte imponibile, cioè sull’importo della pensione complementare ridotto dei contributi eventualmente non dedotti, degli interessi maturati durante la fase di accumulazione e della rivalutazione annua della rendita. (Per approfondimenti Confronto regimi fiscali )

RISCATTO IN CASO DI DECESSO: in caso di decesso dell’aderente ad una forma pensionistica complementare in costanza di attività lavorativa l’intera posizione individuale maturata all’interno della forma pensionistica complementare può essere riscattata dagli eredi o dai diversi beneficiari indicati dal soggetto (sia persone fisiche che persone giuridiche). In assenza di eredi o di altri beneficiari la posizione resta acquisita alla forma pensionistica complementare se si tratta di forma negoziale mentre viene devoluta per la realizzazione di finalità sociali se si tratta di una forma pensionistica individuale. In caso di decesso dell’aderente ad una forma pensionistica complementare successivo al pensionamento la rendita cessa di essere erogata, a meno che il lavoratore non abbia scelto una modalità reversibile. (Per approfondimenti Norme sulla Previdenza Complementare )

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