La Corte Costituzionale ha
dichiarato incostituzionale la norma del Molise che consente
alla Giunta di estendere il periodo del prelievo venatorio in
caso di eccessiva presenza sul territorio di una specie
faunistica cacciabile. Con il ricorso il Presidente del
Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento all'art. 117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, lettera a),
della legge della Regione Molise 30 aprile 2020, n. 1 (Legge di
stabilità regionale 2020). Tale disposizione aggiunge all'art.
27 della legge della Regione Molise 10 agosto 1993, n. 19 (Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio), il comma 1-bis, il quale prevede che: "Ai
fini della tutela del patrimonio agroforestale, socio-economico,
sanitario e nel riequilibrio ecologico della fauna selvatica,
qualora la presenza sul territorio regionale di una specie
faunistica venabile risulti eccessiva, la Giunta regionale, ai
fini della riduzione delle criticità arrecate, può con propri
atti estendere il periodo del prelievo venatorio per l'intero
arco temporale inteso dall'inizio al termine dell'intera
stagione venatoria". Ad avviso del ricorrente, tale norma
invaderebbe la competenza esclusiva statale di cui all'art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost., relativa alla materia "tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema", in quanto in contrasto con gli
artt. 18, commi 1, 2 e 4, e 19, comma 2, della legge 11 febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio). "Queste disposizioni,
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - si legge
nel dispositivo - detterebbero infatti standard minimi di tutela
della fauna sull'intero territorio nazionale, non derogabili in
peius nell'esercizio della competenza legislativa residuale
regionale in materia di caccia".
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