/ricerca/ansait/search.shtml?tag=
Mostra meno

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Perché escluse le aggravanti per crudeltà e stalking per Filippo Turetta, l'analisi

Perché escluse le aggravanti per crudeltà e stalking per Filippo Turetta, l'analisi

L'imputato è stato condannato dalla Corte d'assise all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Cecchettin

04 dicembre 2024, 20:01

Enzo Quaratino

ANSACheck
Filippo Turetta - RIPRODUZIONE RISERVATA

Filippo Turetta - RIPRODUZIONE RISERVATA

In attesa di leggere le motivazioni della sentenza con la quale Filippo Turetta è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Cecchettin, in ambienti forensi non desta particolare sorpresa l'esclusione delle aggravanti della crudeltà e degli atti persecutori.

 

Quanto alla crudeltà, molti avvocati richiamano una sentenza del 2015 della Corte di Cassazione, che esclude una relazione diretta tra l'aggravante e il numero di colpi inferti alla vittima. Più specificamente - secondo i Supremi giudici - l'aggravante della crudeltà sussiste quando, indipendentemente dal numero dei colpi inferti, si manifesta la volontà di infliggere alla vittima sofferenze aggiuntive rispetto a quelle relative all'azione omicidiaria. La Cassazione ha affermato che "nel delitto di omicidio volontario, la mera reiterazione dei colpi inferti (anche con uso di arma bianca) non può determinare la sussistenza dell'aggravante dell'aver agito con crudeltà se tale azione non eccede i limiti connaturali rispetto all'evento preso di mira e non trasmoda in una manifestazione di efferatezza, fine a sé stessa". Nel caso di Giulia Cecchettin, i giudici potrebbero aver valutato che le ripetute coltellate inflitte da Turetta alla vittima fossero tutte finalizzate solo all'omicidio della ragazza, con esclusione, dunque, dell'aggravante, dal momento che - ha ancora osservato la Cassazione - non può stabilirsi "un preciso limite 'numerico' dei colpi inferti, oltrepassato il quale l'omicidio può dirsi aggravato dall'aver agito con crudeltà, essendo invece necessario l'esame delle modalità complessive dell'azione".

 

Riguardo allo stalking - giuridicamente "atti persecutori", circostanza aggravante in caso di omicidio volontario e non autonoma figura di reato - i giuristi evidenziano che esso si configura se le condotte persecutorie sono ripetute e provocano nella vittima uno stato permanente di ansia o di paura, tale da indurre la vittima stessa a modificare le proprie abitudini di vita. L'insieme degli elementi raccolti durante le indagini e, da ultimo, la cena consumata insieme da Filippo e Giulia nel locale di un centro commerciale alcune ore prima del delitto dopo aver fatto shopping, potrebbero verosimilmente aver portato i giudici a ritenere insussistenti gli elementi costitutivi degli atti persecutori, con conseguente esclusione dell'aggravante. La decisione della corte, sottolinea il penalista Agron Xhanaj specializzato in casi di stalking, "è stata una scelta obbligata dettata dal contenuto della norma stessa: il delitto di stalking è un reato di evento e non solo di condotta. Ne consegue che la condotta senza l'evento non è punibile". E il dibattimento, aggiunge, "non ha consentito di provare con certezza la sussistenza dell'evento (paura, timore, cambiamento di abitudini, ansia). Infatti sembrerebbe sia stata la vittima stessa a fissare l'ultimo incontro".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Da non perdere

Condividi

Guarda anche

O utilizza