Il Tar del Lazio ha sospeso l'efficacia di una parte importante del decreto con il quale il ministero dei trasporti, di concerto con il ministero dell'Interno, a fine ottobre scorso ha disciplinato il foglio di servizio elettronico ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio autovettura con conducente.
La decisione è contenuta in un'ordinanza di accoglimento parziale delle richieste proposte dall'Associazione Imprenditori Mobilità Sostenibile.
I giudici hanno ritenuto che il Ministero in questione, con l'adozione del contestato decreto, non si sia limitato, come disposto dalle leggi di riferimento, a stabilire le specifiche inerenti all'obbligo di compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico, ma "abbia anche indebitamente introdotto disposizioni tese, in sostanza, a regolare le concrete modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di noleggio con conducente".
E tutto ciò in quanto sono stati introdotti "vincoli e limitazioni a carico degli operatori Ncc che non appaiono ragionevoli e proporzionati". Ecco che allora il Tar ha ritenuto di sospendere specifici articoli del decreto. In particolare: quello che stabilisce che "le credenziali di accesso possono essere attivate esclusivamente su un unico dispositivo", in quanto questa limitazione "risulta foriera di ostacolare il corretto svolgimento dell'attività di impresa da parte degli operatori economici che prestano servizi di Ncc, atteso che in caso di danneggiamento dell'unico dispositivo utilizzabile sarebbe impossibile per tali operatori rispettare le prescrizioni in materia di compilazione del foglio di servizio, esponendoli così al rischio di dover interrompere il servizio e, comunque, privandoli della possibilità di continuare ad operare fino al completo ripristino della funzionalità del dispositivo".
Sospeso anche l'articolo che stabilisce che "la partenza coincida con l'arrivo del servizio precedente al quale è collegato, che deve essere svolto nella stessa data del servizio di riferimento, fatti salvi i servizi notturni svolti nelle prime quattro ore della giornata successiva", in quanto tale previsione "si risolve nella surrettizia e indebita reintroduzione dell'obbligo di rientrare in rimessa al termine di ogni servizio, già dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale".
Per questi motivi l' istanza cautelare è stata parzialmente accolta, con fissazione per la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica del 4 giugno prossimo.
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